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Dettagli procedura

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Ente: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A CUC
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
CIG: Vedi CIG per ciascun lotto
CUP: F84D21000010006
Stato: Vedi stato lotti
Centro di costo: CUC PNRR
Data pubblicazione : 17 aprile 2024 18:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 21 maggio 2024 12:00:00
Data scadenza: 31 maggio 2024 12:00:00
Documentazione gara:

Lotti

CIG Oggetto Stato
1 B14E9B0256 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 1) Liguria, Piemonte, e Valle d’Aosta In corso Dettagli »
2 B14E9B1329 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 2) Lombardia In corso Dettagli »
3 B14E9B23FC PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 3) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto In corso Dettagli »
4 B14E9B34CF PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 4) Emilia Romagna e Marche In corso Dettagli »
5 B14E9B45A2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 5) Toscana e Umbria In corso Dettagli »
6 B14E9B5675 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 6) Abruzzo, Lazio, e Molise In corso Dettagli »
7 B14E9B6748 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 7) Calabria e Campania In corso Dettagli »
8 B14E9B781B PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 8) Puglia e Basilicata In corso Dettagli »
9 B14E9B88EE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 9) Sardegna In corso Dettagli »
10 B14E9B99C1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI (lotto 10) Sicilia In corso Dettagli »

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

QUESITO

In relazione ad un lotto che comprende il territorio di due regioni, il nostro ente ha due sedi in una delle due regioni e nessuna sede nell’altra; per poter partecipare è necessario avere una sede in ogni regione compresa nel lotto entro la presentazione del bando? E’ possibile appoggiarsi a strutture aperte al pubblico quali ad esempio strutture congressuali? Laddove si volesse partecipare a più lotti, è necessario avere sede in tutte le regioni o vale quanto su indicato?
Risposta:

RISPOSTA

In base a quanto previsto nel paragrafo 10 del Disciplinare di gara “Ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, in caso di aggiudicazione l’Aggiudicatario dovrà disporre di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza, con le caratteristiche minime previste al punto 5 del Capitolato d’appalto [al quale si rinvia per tutti i dettagli], la cui disponibilità deve essere assicurata per tutta la durata del servizio.” Il paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara - nel precisare il contenuto della domanda di partecipazione (Allegato n. 1) - stabilisce che il concorrente dichiari in essa l’“impegno ad acquisire la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto”. Pertanto: è previsto l’impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione, la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto da dichiarare nella domanda di partecipazione, in caso di partecipazione ad un lotto che comprende più regioni, non è previsto l’impegno ad acquisire la disponibilità di una sede in ciascuna delle regioni.

Si consideri altresì il contenuto del paragrafo 19 del Disciplinare di gara che prevede, in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che sia valutato anche il “Livello di copertura del territorio di riferimento in base ad eventuali ulteriori sedi presenti nell’ambito territoriale”.

Fermo quanto sopra indicato è possibile avvalersi di strutture idonee a costituire “sedi delle attività formative”, in quanto dotate di tutte le caratteristiche minime di cui al Punto 5.1. del Capitolato d’appalto e tali da consentire l’adempimento di tutte le obbligazioni previsti a carico dell’aggiudicatario dalla lex specialis di gara. In caso di domanda di partecipazione per più lotti, fermo il limite numerico di aggiudicazione indicato nel Disciplinare di gara (in virtù del quale ciascun operatore economico può aggiudicarsi al massimo tre lotti), è necessario che per ciascun lotto il concorrente dichiari il proprio “impegno ad acquisire la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento [..]”.

Chiarimento n. 2

Domanda:

L’art. 5 del Disciplinare di Gara dispone che “Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 65, co. 2, del Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici.” A sua volta il Codice degli Appalti nella sua versione aggiornata stabilisce che: Comma 1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Il Comma 2 sempre dell’art. 65 indica invece le diverse categorie di operatori economici. Tra questi non rientrano le Fondazioni o comunque soggetti no profit/enti del Terzo Settore. L’articolo 1, lettera l) dell’allegato I.1 citato fa rientrare però tra gli operatori economici “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Alla luce di quanto scritto la domanda è la seguente: si conferma dunque che le Fondazioni, o comunque un ente del Terzo Settore che opera senza scopo di lucro, può partecipare al bando, singolarmente o all’interno di una RTI, fermo restando il possesso dei requisiti previsti all’art. 6 e 7 del Disciplinare (Generali, Idoneità professionale, economico finanziaria e tecnici)?

Risposta:

Si conferma che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il riferimento agli “operatori economici” di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara deve essere inteso “a tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. I soggetti di cui all’art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023 rientrano nella suddetta definizione, come anche tutti gli altri soggetti che presentino le caratteristiche di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato I.1.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Le organizzazioni non profit, nello specifico caso unassociazione con personalità giuridica ETS registrato al RUNTS, è soggetto ammissibile?

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il riferimento agli “operatori economici” di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara deve essere inteso “a tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. I soggetti di cui all’art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023 rientrano nella suddetta definizione, come anche tutti gli altri soggetti che presentino le caratteristiche di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato I.1.

Chiarimento n. 4

Domanda:

I Requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato globale minimo 288000 euro) e i requisiti di capacità tecnica (importo servizi analoghi minimo 144000 euro) devono essere posseduti da ciascun singolo soggetto oppure dalla somma totale dei dati dei soggetti componenti il consorzio/raggruppamento?

Risposta:

Ai sensi del paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio ordinario, tanto il requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 7.2.a) del Disciplinare di gara quanto il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 7.3.a) del Disciplinare di gara devono essere soddisfatti dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

Chiarimento n. 5

Domanda:

In relazione allArt.7.3 del Disciplinare di Gara, la scrivente società ha eseguito nel triennio 2021-23

corsi di formazione certificati per manager dei beni culturali e d’arte. Due corsi sono stati co-finanziati

dall’UE, due contratti con privati. Tutti i corsi sono stati erogati in collaborazione con una Università

privata riconosciuta dal MIUR ed una Università con sede in Austria. Si chiede se i corsi co-finanziati

(ERAMUS+ e Creative Europe) vengono valutati positivamente come fatturato per servizi analoghi ai

fini della qualifica.

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D.Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento

Chiarimento n. 6

Domanda:

Una fondazione privata senza scopo di lucro non iscritta al RUNTS, quindi non ETS, può rispondere alla gara d’appalto? Può essere considerata “operatore economico”?

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono ammessi a partecipare gli “operatori economici” così come definiti dal Codice dei contratti pubblici, cioè a dire  “tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Resta fermo, ai fini della partecipazione, il necessario possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Nel PUNTO 7.3 Requisiti di capacità tecnica, leggiamo che “A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 100, co. 11 del Codice dei contratti pubblici, per ciascun lotto cui intenda partecipare, l’operatore economico dovrà, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, aver eseguito nel triennio antecedente allindizione della procedura del bando n. 3 (tre) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, di importo complessivo almeno pari a: [...]”. In riferimento ai contratti di servizio sopracitati chiediamo:

- il numero può essere superiore a 3 (ad esempio 5-7 progetti), sempre nel triennio precedente, per garantire il raggiungimento dell’importo indicato?

- possono entrare nel conteggio anche progetti realizzati in collaborazione con partner che non prendono la forma di contratti di servizio, quanto piuttosto di accordi di collaborazione in cui sia specificato il valore totale del progetto?

- nel computo dell’importo complessivo, possono rientrare anche progetti realizzati con i soli fondi propri dell’operatore economico, che non si configurano quindi come servizi e che non contemplano fondi derivanti da altri soggetti partner? In caso di risposta positiva, come è possibile giustificare il valore complessivo del progetto non esistendo alcun contratto o accordo?

Risposta: In base alla previsione di cui al paragrafo 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara la somma degli importi relativi a tre contratti di servizi analoghi deve essere uguale o superiore all’importo indicato nella tabella per ciascun lotto; Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D.Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento. Nel caso in cui le prestazioni siano state espletate nell’ambito di rapporti contrattuali di collaborazione con altri soggetti, potranno essere presi in considerazione esclusivamente le prestazioni espletate dall’operatore economico concorrente e i relativi importi dallo stesso percepiti. Nel computo dell’importo complessivo, possono rientrare progetti realizzati nell’ambito di rapporti di natura contrattuale.

Chiarimento n. 8

Domanda:

In merito alla composizione del gruppo minimo di lavoro:

 è necessario che siano tutti persone fisiche o è possibile inserire nel gruppo di lavoro il cv di una persona giuridica eventualmente con il riferimento del soggetto preposto a svolgere il ruolo? è possibile che uno stesso soggetto venga inserito come Referente organizzativo o esperto digitale/culturale per più lotti, ai quali partecipano in maniera indipendente operatori diversi?
Risposta:

In merito alla composizione del gruppo minimo di lavoro:

è necessario che siano tutti persone fisiche; è possibile che uno stesso soggetto venga inserito come Referente organizzativo o esperto digitale/culturale per più lotti, ai quali partecipano in maniera indipendente operatori diversi.

Chiarimento n. 9

Domanda:

1) Nel capitolato, al punto 6 Gruppo di Lavoro, è indicata la figura del Referente organizzativo. Questa figura deve essere indicata dall’operatore economico in fase di offerta economica ed eventualmente dovrà essere impegnata in qualità di dipendente o collaboratore o è una figura che verrà indicata dalla Fondazione?

2) In merito al punto 7.3 del disciplinare Requisiti di capacità tecnica, qualora loperatore economico voglia partecipare a più lotti” l’importo dei servizi analoghi dovrà essere sommato? Poniamo un esempio: se loperatore economico voglia partecipare al lotto n.8 il cui importo è di 126,000 e al lotto n. 9. il cui importo è di 108,000 euro limporto da soddisfare dovrà essere pari o superiore a 234.000 euro?

Risposta: La figura del Referente organizzativo deve essere indicata dall’operatore economico in sede di offerta tecnica Si conferma. In merito al punto 7.3 del disciplinare Requisiti di capacità tecnica, qualora l’operatore economico voglia partecipare a più lotti lo stesso dovrà essere in possesso di un importo di servizi analoghi almeno pari alla somma dei singoli importi previsti per ciascuno dei lotti cui l’operatore economico intende partecipare.

Chiarimento n. 10

Domanda:

In merito al punto 6 del disciplinare di gara Gruppo di lavoro, avremmo necessità di alcune delucidazioni. Qualora loperatore economico voglia partecipare a più lotti, il gruppo di lavoro minimo (il referente organizzativo, lesperto di patrimonio culturale, lesperto di trasformazione digitale) deve essere ripetuto per ogni lotto? Per esempio se l’operatore economico decidesse di partecipare al lotto Puglia e Basilicata e Campania e Calabria le tre figure potrebbero essere le stesse o in questo caso ne servirebbero 6 in totale e dunque 3 per ogni lotto?

Risposta:

In caso di partecipazione a più lotti, il gruppo di lavoro minimo (il referente organizzativo, lesperto di patrimonio culturale, lesperto di trasformazione digitale) deve essere indicato per ogni lotto.

E’ possibile che le tre figure siano le stesse per i diversi lotti ai quali si partecipi.

Chiarimento n. 11

Domanda:

E’ ammissibile alla gara una Società di sviluppo della Regione Marche istituita con legge regionale n.17 del 1 giugno 1999 che ha acquisito la denominazione con la L.R. 24 del 6 agosto 2021? L’assetto attuale, a capitale interamente regionale, è stato definito con la legge di riordino n.33 del 16 dicembre 2005.

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, richiamando quanto precisato in risposta al precedente quesito n. 2 sono ammessi a partecipare gli “operatori economici” così come definiti dal Codice dei contratti pubblici, cioè a dire  “tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Resta fermo, ai fini della partecipazione, il necessario possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara. Restano altresì fermi eventuali vincoli derivanti dalla particolare natura giuridica del soggetto e dalla normativa specifica di riferimento.

 

Chiarimento n. 12

Domanda:

Considerato che gli “operatori economici” di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara deve essere inteso “a tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica” siamo a richiedere se ai fini della presente procedura sono ricomprese le Università come partner di un RTI con capofila un’impresa. Se le Università sono ammesse la documentazione da produrre è la stessa prevista per le imprese?

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si conferma che nel novero di operatori economici rientrino anche le Università. Resta fermo, ai fini della partecipazione, il necessario possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara. Quanto alla documentazione da produrre, si rinvia a quanto previsto negli atti di gara.

Chiarimento n. 13

Domanda:

In riferimento al requisito di capacità tecnica l’operatore economico dovrà: “con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, aver eseguito nel triennio antecedente alla indizione della procedura del bando n. 3 (tre) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, di importo complessivo almeno pari a…” essendo la nostra realtà una impresa operante a livello europeo i cui proventi derivano direttamente da erogazioni da parte della Commissione Europea o dai capofila di progetto non fatturati ma regolati da accordi (Grant Agreement) sottoscritti coi suddetti, si chiede se per la dimostrazione del requisito possono essere esaustivi tali contratti.

Risposta:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D.Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Chiarimento n. 14

Domanda:

In merito al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e nello specifico in merito alle esperienze analoghe pregresse (fino ad un massimo di 3), per chiedervi delucidazioni in merito.

Nel 2021 la ........ ha partecipato al bando “Credito d’imposta formazione 4.0” relativo alla formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. l bando prevedeva dei limiti in quanto dei 300.000 euro, il 70% percento era destinato alle spese del personale, la restante parte era destinata alla progettazione, organizzazione e formazione. In merito a questo, la MTM Project ha la capacità tecnica ed economica per poter partecipare sino a 4 lotti ma i contratti sono stati attivati non con un unico committente ma con diversi committenti.

Potendo inserire fino ad un massimo di 3 contratti di servizi analoghi (abbiamo 17 contratti che sommati tra di loro solo nel 2021 coprono limporto di 4 lotti), potremmo considerare come committente il bando “Credito di imposta formazione 4.0” e inserire tutti i vari committenti per i quali è stata erogata formazione? Ed eventualmente, potremmo unendo i diversi contratti, una volta raggiunto l’importo pari o superiore alla somma del lotto di interesse, partecipare a più lotti?

Risposta:

In base alla previsione di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara il requisito di capacità tecnica è soddisfatto considerando gli importi relativi a tre contratti di servizi analoghi, la cui somma deve essere uguale o superiore all’importo indicato nella tabella per ciascun lotto. Si precisa inoltre che ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D.Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Si chiede gentilmente risposta ai seguenti quesiti:

Per usufruire del 50% di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria in quanto micro/piccola/media impresa, occorre fornire prova o basta dichiararlo in domanda di partecipazione? In quali casi occorre rendere la “dichiarazione sui familiari” (Allegato 2)? In quali casi occorre rendere la “dichiarazione DPCM 187/1991”? (Allegato 4)? I documenti di comprova dei requisiti devono essere caricati tramite FVOE previa presentazione dellofferta o successivamente? Al punto 7.3 del Disciplinare viene detto che “la comprova del requisito sub lettera a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

• la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi richiesti, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

• (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti contratti ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);

• (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse) relative ai suddetti contratti.

Si chiede se la comprova del requisito di capacità tecnica si possa fornire con la prima opzione (copia dei contratti) o se necessario inserire, oltre alla copia dei contratti, anche i documenti dell’opzione 2 e dell’opzione 3 a seconda del committente.

 -con riferimento alla “Certificazione Open Badge” prevista dal Capitolato, posto che sia rilasciata dalla piattaforma e- learning della Fondazione, la creazione e l’implementazione della stessa spettano all’aggiudicatario?

Risposta: Come previsto al paragrafo 16.3.2 lett. D) nella documentazione amministrativa dovrà essere inserita oltre ai documenti attestanti l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria anche “eventuali certificazioni utili ai fini della riduzione della garanzia provvisoria in conformità al precedente paragrafo 11 del presente Disciplinare”. La “dichiarazione sui familiari” (Allegato 2) andrà compilata solo in caso di aggiudicazione come chiarito al paragrafo 23 del Disciplinare di gara. La “dichiarazione DPCM 187/1991” (Allegato 4) andrà compilata solo in caso di aggiudicazione come chiarito al paragrafo 23 del Disciplinare di gara Come precisato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara “Ales può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Ales, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, “CAD”) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.” Come previsto al paragrafo 7.3 del Disciplinare la comprova del requisito sub lettera a) è fornita mediante “uno o più” dei documenti previsti che, quindi possono essere considerati alternativi. La creazione e l’implementazione della “Certificazione Open Badge” è di competenza della Fondazione.

Chiarimento n. 16

Domanda:

L’art. 7.3 del disciplinare di gara recita che qualora l’operatore economico intenda partecipare a più lotti, dovrà essere in possesso di un importo di servizi analoghi almeno pari alla somma dei requisiti previsti per i lotti cui l’operatore economico intende partecipare. Ciò vuol dire che in caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da ogni partecipante al raggruppamento o solo dal Capofila per ciascun lotto ovvero il requisito potrà essere posseduto da un solo membro del raggruppamento per ciascun lotto?

Risposta:

In relazione a ciascun lotto i requisiti di cui all’art. 7.3 lett. a) dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso; è possibile che il requisito sia posseduto da un membro del raggruppamento. In proposito si richiama il contenuto dell’art. 68 comma 11 D. Lgs. 36/2023 in virtù del quale I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l`esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell`allegato II.12.

Chiarimento n. 17

Domanda:

1) Con riferimento all’Avvalimento, si chiede se un Operatore Economico che presenta la propria candidatura su un Lotto disponendo, in maniera singola, di tutti i requisiti, può essere impresa ausiliaria di un operatore economico che intende partecipare su un altro lotto, apportando le medesime esperienze atte a dimostrare il requisito di capacità tecnica?

2) L’aver realizzato un percorso di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al rilascio della qualifica professionale di “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” che, come stabilito dal Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 IFTS – All. B, opera nell’ambito della Filiera Produttiva “Turismo e beni Culturali” rientra tra le possibili servizi analoghi?

Risposta: Un Operatore Economico che partecipi ad un Lotto disponendo, in maniera autonoma, di tutti i requisiti, può assumere il ruolo di impresa ausiliaria di altro operatore economico che intende partecipare ad altro lotto (salvo quanto previsto dall’art. 104, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 in tema di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta). Quanto alla possibilità che siano spesi gli stessi requisiti ai fini della qualificazione su più lotti, in senso negativo rileva tanto il contenuto dell’art. 7.2 quanto il contenuto dell’art. 7.2 che, per l’ipotesi di partecipazioni a più lotti, prevedono il possesso della somma dei requisiti previsti per i lotti ai quali si partecipi. L’iniziativa suddetta appare suscettibile, dal punto di vista oggettivo, di essere ricondotta alla definizione di contratti di servizi analoghi di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara secondo il quale rilevano iniziative “di progettazione, organizzazione, promozione ed erogazione di attività formative, di mentoring, di tutoring e/o di coaching afferenti ai temi della trasformazione digitale e/o dei beni e delle attività culturali”. Resta inteso che ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D. Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Chiarimento n. 18

Domanda:

Relativamente alle sedi, è possibile proporre spazi sulla base di convenzioni strutturate con soggetti proprietari o gestori di questi spazi? Se si, le convenzioni devono essere completamente formalizzate in modo da essere allegate già con la presentazione delle istanze?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 5.1 del Capitolato la documentazione contrattuale che sarà esibita dall’aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità della sede (e delle eventuali sedi aggiuntive proposte in offerta tecnica) per tutta la durata di esecuzione dell’appalto e consentire l’adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dallo Schema di contratto. La documentazione contrattuale di riferimento non deve essere prodotta in sede di partecipazione alla procedura. In proposito rileva la previsione di cui al punto 5.1 del Capitolato, in base al quale in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà disporre di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza. Resta inteso che nella domanda di partecipazione l’operatore economico dovrà dichiarare di “accettare le condizioni  particolari per l’esecuzione del contratto previsti all’art. 10 del Disciplinare di gara assumendo sin da ora l’impegno ad acquisire la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza, con le caratteristiche minime previste al punto 5 del Capitolato d’appalto, la cui disponibilità deve essere assicurata per tutta la durata del servizio”.

Chiarimento n. 19

Domanda:

In merito ai servizi analoghi, l’attività di “Assistenza Tecnica”, relativa ai progetti per i quali è stata erogata formazione può rientrare nei servizi descritti al punto 7.3 del Disciplinare di Gara? E nello specifico, qualora un contratto contenga il compenso relativo ad attività di formazione e attività di assistenza tecnica possiamo considerare l’importo nella sua totalità?

Risposta:

Sulla base di quanto previsto all’art. 7.3 del Disciplinare di gara le iniziative che rilevano sono quelle “di progettazione, organizzazione, promozione ed erogazione di attività formative, di mentoring, di tutoring e/o di coaching afferenti ai temi della trasformazione digitale e/o dei beni e delle attività culturali”. In caso di contratti che prevedono anche altre attività, potranno essere considerate solo le attività suscettibili di essere ricondotte alla suddetta definizione e gli importi percepiti in relazione alle stesse.

Chiarimento n. 20

Domanda:

La sede delle attività formative sarà assicurata tramite contratto di affitto con una società che garantirà la disponibilità della stessa per tutta la durata dell’appalto. In questo caso tale rapporto con società esterna si configura come affitto spazi e quindi dovremo esibire il contratto in sede di esecuzione o come vero e proprio Avvalimento e quindi dovremo allegare il relativo contratto di avvalimento in sede di invio della domanda?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 5.1 del capitolato, solo in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà dare prova della disponibilità della sede nel territorio di riferimento attraverso l’esibizione della documentazione contrattuale di riferimento. Non è previsto che la suddetta documentazione sia prodotta in sede di partecipazione alla procedura. Resta inteso che nella domanda di partecipazione l’operatore economico dovrà dichiarare di “accettare le condizioni  particolari per l’esecuzione del contratto previsti all’art. 10 del Disciplinare di gara assumendo sin da ora l’impegno ad acquisire la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza, con le caratteristiche minime previste al punto 5 del Capitolato d’appalto, la cui disponibilità deve essere assicurata per tutta la durata del servizio

Chiarimento n. 21

Domanda:

E’ possibile partecipare anche se non si ha una sede propria per le attività didattiche, ma indicando una sede con cui si attiverà un contratto di affitto per n° giornate funzionali alla didattica e con tutti i requisiti a essa necessari? E’ sufficiente indicare il nome e la descrizione della struttura ospitante le lezioni e produrre un accordo di affitto delle sale entro la data di eventuale firma del contratto in caso di aggiudicazione?

Risposta:

E’ possibile partecipare alla procedura anche se non si dispone di una sede di proprietà per le attività didattiche. Ai sensi dell’art. 5.1 del Capitolato la documentazione contrattuale – che assicuri la disponibilità della sede (e delle eventuali sedi aggiuntive proposte in offerta tecnica) per tutta la durata di esecuzione dell’appalto e che consenta l’adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dallo Schema di contratto – dovrà essere esibita, solo in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto. Resta inteso che nella domanda di partecipazione l’operatore economico dovrà dichiarare di “accettare le condizioni  particolari per l’esecuzione del contratto previsti all’art. 10 del Disciplinare di gara assumendo sin da ora l’impegno ad acquisire la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza, con le caratteristiche minime previste al punto 5 del Capitolato d’appalto, la cui disponibilità deve essere assicurata per tutta la durata del servizio”.

Chiarimento n. 22

Domanda:

Rispetto alle figure di esperto di patrimonio culturale ed esperto di digitale è possibile indicare delle persone che verranno contrattualizzate a seguito di eventuale aggiudicazione? La contrattualizzazione deve essere obbligatoriamente con una persona fisica o sarà possibile attivare un contratto con una organizzazione terza che metterà a disposizione la risorsa professionale indicata?

Risposta:

Si conferma; in proposito rileva il contenuto del punto 6.2 del Capitolato in virtù del quale “Le risorse professionali indicate dall’Aggiudicatario in offerta tecnica dovranno essere impegnate, in qualità di dipendenti o di collaboratori, per l’intera durata dei servizi di attivazione, animazione e conduzione dell’HUB.” Il rapporto contrattuale deve intercorrere con la una persona fisica.

 

Chiarimento n. 23

Domanda:

Posto che un ente possa candidarsi a più lotti, ma non possa risultare assegnatario di più di 3 lotti (salvo i casi particolari indicati nel disciplinare di gara), se l’ente compare in 4 o più RTI partecipanti ciascuna a un singolo lotto, viene applicato anche in questo caso il limite massimo di 3 lotti assegnati? O in questo caso il concorrente viene identificato come la specifica RTI?

Risposta:

Il Disciplinare al paragrafo 3.2 prevede che “Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 3 (tre) lotti; il suddetto limite numerico di aggiudicazione si estende anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. come richiamato dall’art. 58 comma 4 Codice dei contratti pubblici”. Il chiarimento pervenuto interroga in ordine all’applicazione del vincolo di aggiudicazione in caso di partecipazione in più lotti di operatori economici in raggruppamenti di diversa composizione. In relazione al suddetto quesito si evidenza l’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, la finalità pro-concorrenziale del vincolo di aggiudicazione sarebbe di fatto vanificata qualora l’amministrazione dovesse applicare il vincolo di aggiudicazione al medesimo concorrente inteso in senso formale e, quindi, allo stesso raggruppamento temporaneo di imprese con identità di tutti i componenti e non anche all’ipotesi in cui il medesimo soggetto partecipi a più raggruppamenti di diversa composizione. In tale ipotesi infatti si permetterebbe “ad un concorrente, il quale presenta un’offerta come mandatario in tutti i lotti, cambiando un solo membro mandante ogni volta, di aggiudicarsi anche tutti gli stessi lotti, nonostante il limite di un massimo” di lotti aggiudicabili. Tale soluzione sarebbe “illegittima perché anticoncorrenziale e antitetica alla stessa scelta del vincolo di aggiudicazione, permettendone l’elusione attraverso l’utilizzo strumentale delle partecipazioni ai raggruppamenti e, quindi, la possibilità di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto” (Tar Calabria Sez. I, 27.12.2019 n. 2151; sullo stesso principio Consiglio di Stato, Sez. III. 6.05.2020 n. 2865; Tar Puglia, Sez. III. 17 Luglio 2019 n. 1038). Si ricorda peraltro che avendo il disciplinare previsto che il vincolo si estenda a “più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento” occorre fare riferimento alla nozione di “offerente sostanziale” (Consiglio di Stato, V, n. 6481/2021; nello stesso senso TAR Pescara, n. 44/2022).

Chiarimento n. 24

Domanda:

Confermate che volendo partecipare a più lotti in RTI, il RTI medesimo deve essere sempre il medesimo?

Risposta:

Pur essendo possibile partecipare ai diversi lotti in RTI di diversa composizione, non essendo previsto un vincolo di partecipazione, si evidenzia che Il Disciplinare al paragrafo 3.2 prevede che “Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 3 (tre) lotti; il suddetto limite numerico di aggiudicazione si estende anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. come richiamato dall’art. 58 comma 4 Codice dei contratti pubblici”.

Quanto all’applicazione del vincolo di aggiudicazione in caso di partecipazione in più lotti di operatori economici in raggruppamenti di diversa composizione, si evidenza l’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, la finalità pro-concorrenziale del vincolo di aggiudicazione sarebbe di fatto vanificata qualora l’amministrazione dovesse applicare il vincolo di aggiudicazione al medesimo concorrente inteso in senso formale e, quindi, allo stesso raggruppamento temporaneo di imprese con identità di tutti i componenti e non anche all’ipotesi in cui il medesimo soggetto partecipi a più raggruppamenti di diversa composizione. In tale ipotesi infatti si permetterebbe “ad un concorrente, il quale presenta un’offerta come mandatario in tutti i lotti, cambiando un solo membro mandante ogni volta, di aggiudicarsi anche tutti gli stessi lotti, nonostante il limite di un massimo” di lotti aggiudicabili. Tale soluzione sarebbe “illegittima perché anticoncorrenziale e antitetica alla stessa scelta del vincolo di aggiudicazione, permettendone l’elusione attraverso l’utilizzo strumentale delle partecipazioni ai raggruppamenti e, quindi, la possibilità di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto” (Tar Calabria Sez. I, 27.12.2019 n. 2151; sullo stesso principio Consiglio di Stato, Sez. III. 6.05.2020 n. 2865; Tar Puglia, Sez. III. 17 Luglio 2019 n. 1038). Si ricorda peraltro che avendo il disciplinare previsto che il vincolo si estenda a “più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento” occorre fare riferimento alla nozione di “offerente sostanziale” (Consiglio di Stato, V, n. 6481/2021; nello stesso senso TAR Pescara, n. 44/2022).

Chiarimento n. 25

Domanda:

In sede di rendicontazione e verifica che cosa è necessario produrre a sostegno della fattura emessa per i servizi espletati oltre alla documentazione tecnica attestante leffettiva realizzazione dei contenuti dellofferta?

Risposta:

Per l’attività di verifica circa la corretta esecuzione dell’appalto si rinvia ai contenuti del Capitolato d’appalto e dello Schema di contratto

Chiarimento n. 26

Domanda:

In caso di partecipazione a più lotti, relativamente al EDGUE RESPONSE siamo a richiedere se tale documento deve essere compilato online per ciascun lotto al quale si partecipi o ne basta solo uno al quale agganciare l’identificativo dei diversi lotti? Nel primo caso caricando i tre distinti EDGUE Response abbiamo notato che l’identificativo lotto è il medesimo. E’ corretto? Nel secondo caso come è possibile agganciare più lotti dal momento che compare un unico codice identificativo?

Risposta:

Occorre caricare un edgue response per ciascun lotto in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 16.2 del Disciplinare di gara. Anche se l`identificativo lotto è il medesimo, si andrà a considerare il riferimento al lotto di partecipazione attraverso la presenza del documento nello specifico lotto. Ad esempio, la presenza del DGUE Response nella documentazione del lotto 2, indica che quella response è relativa al lotto 2.

Chiarimento n. 27

Domanda:

si chiede di precisare se i massimali di numero di caratteri indicati nell’allegato 6, schema di Offerta Tecnica, sono da intendersi inclusi o esclusi gli spazi.

Risposta:

Il parametro per il conteggio dei caratteri, indicati nell’allegato 6 - Schema di Offerta Tecnica, è ``spazi bianchi esclusi``

Chiarimento n. 28

Domanda:

In caso di RTI, la registrazione al servizio FVOE, tramite accesso all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, deve essere effettuata da tutti i componenti della Rete o solo dalla mandataria?

Risposta:

Il servizio Fvoe Anac e le Sue regole tecniche di iscrizione, non sono disciplinate negli atti di gara.

Si rimanda quindi ai link contenuti nel portale Anac, come previsto nell`articolo 5 del Disciplinare di gara.

In ogni caso la registrazione al servizio FVOE deve essere effettuata da tutti i componenti del raggruppamento.

Chiarimento n. 29

Domanda:

In caso di RTI\ATI, è necessario che la documentazione amministrativa sia compilata da ciascun partener o solo dalla mandataria del gruppo?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 16.1 del Disciplinare di gara la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

• dal concorrente che partecipa in forma singola;

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio medesimo.

Chiarimento n. 30

Domanda:

In caso di RTI o aggregazione di imprese, la garanzia provvisoria da chi deve essere versata? da entrambi o solo dalla mandataria?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di gara la garanzia provvisoria deve “essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice dei contratti pubblici, al solo consorzio”.