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Chiarimento

  • E’ ammissibile alla gara una Società di sviluppo della Regione Marche istituita con legge regionale n.17 del 1 giugno 1999 che ha acquisito la denominazione con la L.R. 24 del 6 agosto 2021? L’assetto attuale, a capitale interamente regionale, è stato definito con la legge di riordino n.33 del 16 dicembre 2005.

    Domanda del: 09/05/2024 aggiornata il 09/05/2024
  • Ai fini della partecipazione alla presente procedura, richiamando quanto precisato in risposta al precedente quesito n. 2 sono ammessi a partecipare gli “operatori economici” così come definiti dal Codice dei contratti pubblici, cioè a dire  “tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Resta fermo, ai fini della partecipazione, il necessario possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara. Restano altresì fermi eventuali vincoli derivanti dalla particolare natura giuridica del soggetto e dalla normativa specifica di riferimento.

     

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