Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Considerato che gli “operatori economici” di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara deve essere inteso “a tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica” siamo a richiedere se ai fini della presente procedura sono ricomprese le Università come partner di un RTI con capofila un’impresa. Se le Università sono ammesse la documentazione da produrre è la stessa prevista per le imprese?

    Domanda del: 09/05/2024 aggiornata il 09/05/2024
  • Ai fini della partecipazione alla presente procedura si conferma che nel novero di operatori economici rientrino anche le Università. Resta fermo, ai fini della partecipazione, il necessario possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara. Quanto alla documentazione da produrre, si rinvia a quanto previsto negli atti di gara.

Vai all'elenco dei chiarimenti