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In merito al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica” e nello specifico in merito alle esperienze analoghe pregresse (fino ad un massimo di 3), per chiedervi delucidazioni in merito.
Nel 2021 la ........ ha partecipato al bando “Credito d’imposta formazione 4.0” relativo alla formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. l bando prevedeva dei limiti in quanto dei 300.000 euro, il 70% percento era destinato alle spese del personale, la restante parte era destinata alla progettazione, organizzazione e formazione. In merito a questo, la MTM Project ha la capacità tecnica ed economica per poter partecipare sino a 4 lotti ma i contratti sono stati attivati non con un unico committente ma con diversi committenti.
Potendo inserire fino ad un massimo di 3 contratti di servizi analoghi (abbiamo 17 contratti che sommati tra di loro solo nel 2021 coprono l’importo di 4 lotti), potremmo considerare come committente il bando “Credito di imposta formazione 4.0” e inserire tutti i vari committenti per i quali è stata erogata formazione? Ed eventualmente, potremmo unendo i diversi contratti, una volta raggiunto l’importo pari o superiore alla somma del lotto di interesse, partecipare a più lotti?
Domanda del: 11/05/2024 aggiornata il 13/05/2024 -
In base alla previsione di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara il requisito di capacità tecnica è soddisfatto considerando gli importi relativi a tre contratti di servizi analoghi, la cui somma deve essere uguale o superiore all’importo indicato nella tabella per ciascun lotto. Si precisa inoltre che ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contratti” analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D.Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento.