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Chiarimento

  • L’art. 7.3 del disciplinare di gara recita che qualora l’operatore economico intenda partecipare a più lotti, dovrà essere in possesso di un importo di servizi analoghi almeno pari alla somma dei requisiti previsti per i lotti cui l’operatore economico intende partecipare. Ciò vuol dire che in caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da ogni partecipante al raggruppamento o solo dal Capofila per ciascun lotto ovvero il requisito potrà essere posseduto da un solo membro del raggruppamento per ciascun lotto?

    Domanda del: 11/05/2024 aggiornata il 11/05/2024
  • In relazione a ciascun lotto i requisiti di cui all’art. 7.3 lett. a) dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso; è possibile che il requisito sia posseduto da un membro del raggruppamento. In proposito si richiama il contenuto dell’art. 68 comma 11 D. Lgs. 36/2023 in virtù del quale I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l`esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell`allegato II.12.

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