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Chiarimento

  • 1) Con riferimento all’Avvalimento, si chiede se un Operatore Economico che presenta la propria candidatura su un Lotto disponendo, in maniera singola, di tutti i requisiti, può essere impresa ausiliaria di un operatore economico che intende partecipare su un altro lotto, apportando le medesime esperienze atte a dimostrare il requisito di capacità tecnica?

    2) L’aver realizzato un percorso di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al rilascio della qualifica professionale di “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” che, come stabilito dal Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 IFTS – All. B, opera nell’ambito della Filiera Produttiva “Turismo e beni Culturali” rientra tra le possibili servizi analoghi?

    Domanda del: 11/05/2024 aggiornata il 11/05/2024
  • Un Operatore Economico che partecipi ad un Lotto disponendo, in maniera autonoma, di tutti i requisiti, può assumere il ruolo di impresa ausiliaria di altro operatore economico che intende partecipare ad altro lotto (salvo quanto previsto dall’art. 104, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 in tema di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta). Quanto alla possibilità che siano spesi gli stessi requisiti ai fini della qualificazione su più lotti, in senso negativo rileva tanto il contenuto dell’art. 7.2 quanto il contenuto dell’art. 7.2 che, per l’ipotesi di partecipazioni a più lotti, prevedono il possesso della somma dei requisiti previsti per i lotti ai quali si partecipi. L’iniziativa suddetta appare suscettibile, dal punto di vista oggettivo, di essere ricondotta alla definizione di contratti di servizi analoghi di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara secondo il quale rilevano iniziative “di progettazione, organizzazione, promozione ed erogazione di attività formative, di mentoring, di tutoring e/o di coaching afferenti ai temi della trasformazione digitale e/o dei beni e delle attività culturali”. Resta inteso che ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D. Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento.
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