Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Posto che un ente possa candidarsi a più lotti, ma non possa risultare assegnatario di più di 3 lotti (salvo i casi particolari indicati nel disciplinare di gara), se l’ente compare in 4 o più RTI partecipanti ciascuna a un singolo lotto, viene applicato anche in questo caso il limite massimo di 3 lotti assegnati? O in questo caso il concorrente viene identificato come la specifica RTI?

    Domanda del: 15/05/2024 aggiornata il 15/05/2024
  • Il Disciplinare al paragrafo 3.2 prevede che “Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 3 (tre) lotti; il suddetto limite numerico di aggiudicazione si estende anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. come richiamato dall’art. 58 comma 4 Codice dei contratti pubblici”. Il chiarimento pervenuto interroga in ordine all’applicazione del vincolo di aggiudicazione in caso di partecipazione in più lotti di operatori economici in raggruppamenti di diversa composizione. In relazione al suddetto quesito si evidenza l’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, la finalità pro-concorrenziale del vincolo di aggiudicazione sarebbe di fatto vanificata qualora l’amministrazione dovesse applicare il vincolo di aggiudicazione al medesimo concorrente inteso in senso formale e, quindi, allo stesso raggruppamento temporaneo di imprese con identità di tutti i componenti e non anche all’ipotesi in cui il medesimo soggetto partecipi a più raggruppamenti di diversa composizione. In tale ipotesi infatti si permetterebbe “ad un concorrente, il quale presenta un’offerta come mandatario in tutti i lotti, cambiando un solo membro mandante ogni volta, di aggiudicarsi anche tutti gli stessi lotti, nonostante il limite di un massimo” di lotti aggiudicabili. Tale soluzione sarebbe “illegittima perché anticoncorrenziale e antitetica alla stessa scelta del vincolo di aggiudicazione, permettendone l’elusione attraverso l’utilizzo strumentale delle partecipazioni ai raggruppamenti e, quindi, la possibilità di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto” (Tar Calabria Sez. I, 27.12.2019 n. 2151; sullo stesso principio Consiglio di Stato, Sez. III. 6.05.2020 n. 2865; Tar Puglia, Sez. III. 17 Luglio 2019 n. 1038). Si ricorda peraltro che avendo il disciplinare previsto che il vincolo si estenda a “più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento” occorre fare riferimento alla nozione di “offerente sostanziale” (Consiglio di Stato, V, n. 6481/2021; nello stesso senso TAR Pescara, n. 44/2022).

Vai all'elenco dei chiarimenti