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Chiarimento

  • E’ possibile per un Consorzio essere capofila e presentarsi con un raggruppamento temporaneo di società (partners) che non sono aderenti al consorzio capofila?

    Domanda del: 20/05/2024 aggiornata il 20/05/2024
  • Si precisa che ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. e) del D. Lgs 36/2023 sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), cioè a dire:

    gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; i consorzi stabili.

    Quanto alla possibilità  che un consorzio ordinario partecipi ad un raggruppamento temporaneo di imprese, si evidenzia l’orientamento interpretativo in  virtù del quale “l`art. 34D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti)” - oggi l’art. 65 D.Lgs. 36/2023. “va interpretato nel senso che l`elenco, ivi contenuto, dei soggetti giuridici ammessi a gare pubbliche non ha carattere tassativo, con la conseguenza che non può ritenersi preclusa la partecipazione di un raggruppamento temporaneo d`imprese composto da un consorzio ordinario e da una società” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sentenza, 03/04/2013, n. 467; AVCP, parere n. 48 dell’11 marzo 2010).

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