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Chiarimento

  • L’art. 5 del Disciplinare di Gara dispone che “Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 65, co. 2, del Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici.” A sua volta il Codice degli Appalti nella sua versione aggiornata stabilisce che: Comma 1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Il Comma 2 sempre dell’art. 65 indica invece le diverse categorie di operatori economici. Tra questi non rientrano le Fondazioni o comunque soggetti no profit/enti del Terzo Settore. L’articolo 1, lettera l) dell’allegato I.1 citato fa rientrare però tra gli operatori economici “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Alla luce di quanto scritto la domanda è la seguente: si conferma dunque che le Fondazioni, o comunque un ente del Terzo Settore che opera senza scopo di lucro, può partecipare al bando, singolarmente o all’interno di una RTI, fermo restando il possesso dei requisiti previsti all’art. 6 e 7 del Disciplinare (Generali, Idoneità professionale, economico finanziaria e tecnici)?

    Domanda del: 06/05/2024 aggiornata il 06/05/2024
  • Si conferma che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il riferimento agli “operatori economici” di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara deve essere inteso “a tutti i soggetti di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1” in conformità alla previsione di cui all’art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ricomprendendo, dunque, “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. I soggetti di cui all’art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023 rientrano nella suddetta definizione, come anche tutti gli altri soggetti che presentino le caratteristiche di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato I.1.

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