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Chiarimento

  • Nel PUNTO 7.3 Requisiti di capacità tecnica, leggiamo che “A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 100, co. 11 del Codice dei contratti pubblici, per ciascun lotto cui intenda partecipare, l’operatore economico dovrà, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, aver eseguito nel triennio antecedente allindizione della procedura del bando n. 3 (tre) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, di importo complessivo almeno pari a: [...]”. In riferimento ai contratti di servizio sopracitati chiediamo:

    - il numero può essere superiore a 3 (ad esempio 5-7 progetti), sempre nel triennio precedente, per garantire il raggiungimento dell’importo indicato?

    - possono entrare nel conteggio anche progetti realizzati in collaborazione con partner che non prendono la forma di contratti di servizio, quanto piuttosto di accordi di collaborazione in cui sia specificato il valore totale del progetto?

    - nel computo dell’importo complessivo, possono rientrare anche progetti realizzati con i soli fondi propri dell’operatore economico, che non si configurano quindi come servizi e che non contemplano fondi derivanti da altri soggetti partner? In caso di risposta positiva, come è possibile giustificare il valore complessivo del progetto non esistendo alcun contratto o accordo?

    Domanda del: 09/05/2024 aggiornata il 09/05/2024
  • In base alla previsione di cui al paragrafo 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara la somma degli importi relativi a tre contratti di servizi analoghi deve essere uguale o superiore all’importo indicato nella tabella per ciascun lotto; Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario che le attività di cui all’art. 7.3 a) siano state espletate in favore di soggetti pubblici oppure in favore di soggetti privati nell’ambito di un rapporto che sia di natura contrattuale, rispetto al quale sia possibile individuare il periodo di esecuzione, la tipologia e l’importo delle attività espletate dall’operatore economico concorrente. Ciò in virtù della previsione di cui all`art. 100 comma 11 D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contrattianaloghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. La suddetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l`art. 100 comma 12 D. Lgs 36/2023 in virtù del quale ``Salvo quanto previsto dall`articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo``. Restano ferme le previsioni le disposizioni della lex specialis di gara e del D.Lgs. n. 36/2023 per l’ipotesi di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva ovvero di ricorso all’istituto dell’avvalimento. Nel caso in cui le prestazioni siano state espletate nell’ambito di rapporti contrattuali di collaborazione con altri soggetti, potranno essere presi in considerazione esclusivamente le prestazioni espletate dall’operatore economico concorrente e i relativi importi dallo stesso percepiti. Nel computo dell’importo complessivo, possono rientrare progetti realizzati nell’ambito di rapporti di natura contrattuale.
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